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Termini processuali - sospensione - assistenza e beneficenza pubblica - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 744 del 09/01/2024 (Rv. 669767-01)

Prestazioni assistenziali - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini ex art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, convertito in l. n. 34 del 2020 - Estensione alle azioni per conseguire le prestazioni di cui all'art. 42 d.l. n. 269 del 2003 in materia di invalidità civile - Esclusione - Applicabilità della speciale disciplina di cui all'art. 34 del medesimo d.l. n. 18 - Sussistenza.

Nelle controversie concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda dall'art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, trovando in proposito applicazione la speciale disciplina dettata dall'art. 34 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2020, e non già quella dettata dall'art. 83, comma 2, del medesimo d.l.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 744 del 09/01/2024 (Rv. 669767-01)