Revoca d’ufficio - Rilevanza dei redditi dei familiari - Sussistenza - Requisito della convivenza - Necessità - Requisito della fisica coabitazione - Esclusione - Fondamento.Difensori - gratuito patrocinio
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei limiti reddituali che, ove superati, giustificano la revoca anche d'ufficio del beneficio, deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3501 del 07/02/2024 (Rv. 670482-01)