Mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 - Applicabilità alle domande riconvenzionali - Esclusione - Fondamento.
La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024 (Rv. 670006-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_036