Difensori - gratuito patrocinio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3661 del 09/02/2024 (Rv. 670303-01)
Patrocinio a spese dello Stato - Art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Interpretazione - Applicazione al processo esecutivo - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede l'applicazione del beneficio anche nel processo esecutivo, in quanto compatibile, con la conseguenza che occorre verificare, ai sensi dell'art. 122 dello stesso d.P.R., la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere in sede esecutiva, da valutarsi con l'accertamento dell'esistenza effettiva del titolo esecutivo e della possibile fruttuosità dell'esecuzione, sulla base di elementi idonei a ritenerne la non manifesta inutilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato che aveva ritenuto necessario subordinare l'accoglimento della domanda al concreto esito dell'esecuzione stessa, secondo una valutazione effettuata ex post, allorquando era già stata svolta l'attività prodromica, indispensabile per dar corso all'esecuzione e per acquisire informazioni sulla solvibilità dell'esecutato).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3661 del 09/02/2024 (Rv. 670303-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474