Termine di quindici giorni disposto dal giudice - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.
In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4133 del 14/02/2024 (Rv. 670108-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152