Litisconsorzio - necessario - associazioni e fondazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4065 del 14/02/2024 (Rv. 670116-01)
Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) - rapporti esterni - responsabilita' di chi agisce per l'associazione - Associazione non riconosciuta - Responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente - Litisconsorzio necessario tra associazione e suo rappresentante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione ed il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l'associazione non aveva proposto domanda di regresso ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall'ente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4065 del 14/02/2024 (Rv. 670116-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0038, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1306, Cod_Proc_Civ_art_102