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Interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-01)

Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0486, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_303