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Litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-02)

Difetto di contraddittorio in cause inscindibili imputabile all'attore - Impugnazione da parte dell'attore soccombente nel merito sul punto della non integrità del contraddittorio nel grado precedente - Difetto di interesse - Fondamento - Fattispecie.

In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi; tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. - posto che la denuncia di difetto di integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che aveva agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si traduce in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso - ha rigettato il motivo di ricorso secondo il quale la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza del Tribunale, che, accertata la rinunzia all'eredità, non aveva disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti di coloro che erano stati chiamati in rappresentazione).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_088