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Successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8633 del 02/04/2024 (Rv. 670653-01)

Cessione del credito controverso da parte di una società - Successiva cancellazione - Legittimazione processuale degli ex soci - Sussistenza - Partecipazione al riparto in base al bilancio di liquidazione - Irrilevanza.

Nel caso di trasferimento del diritto controverso in corso di causa, per atto inter vivos a titolo particolare, gli ex soci della società cedente estinta devono ritenersi successori a titolo universale, ai sensi dell'art.110 c.p.c., nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art. 111 c.p.c. a proseguire il giudizio e, perciò, essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8633 del 02/04/2024 (Rv. 670653-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_110