Domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - capacità processuale - curatore speciale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8685 del 02/04/2024 (Rv. 670989-03)
Notifica a mezzo PEC al curatore speciale "ad processum" ex art. 78 c.p.c. - Indirizzo estratto dall'elenco dell'ordine degli avvocati - Invio di atti estranei alla costituzione in giudizio del curatore quale procuratore - Validità (anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3-ter l. n. 53 del 1994) - Fondamento.
L'indirizzo PEC di un avvocato presente nel Registro del Consiglio dell'Ordine di appartenenza può essere validamente utilizzato pure per notificare atti inerenti all'incarico di curatore speciale ad processum conferitogli ex art. 78 c.p.c. (benché non riferibili alla sua costituzione in giudizio quale procuratore) anche prima prima dell'entrata in vigore dell'art. 3-ter della l. n. 53 del 1994, non venendo in rilievo esigenze di tutela della riservatezza personale dell'avvocato, in quanto l'incarico, conferito dall'autorità giudiziaria, è connesso all'attività professionale svolta.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8685 del 02/04/2024 (Rv. 670989-03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078