Interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8754 del 03/04/2024 (Rv. 670678-01)
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Ultrattività del mandato alla lite - Estinzione di ente pubblico in fase "non attiva" del processo - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione al difensore dell'ente estinto - Fattispecie.
Il principio di ultrattività del mandato alla lite - in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato - è applicabile anche in caso di estinzione di un ente in una fase di quiescenza del processo, quando non è possibile la declaratoria ex art. 300, comma 1, c.p.c.; pertanto, finché il procuratore del soggetto estinto non notifica l'evento alla controparte, quest'ultima può legittimamente notificare il ricorso per cassazione presso il difensore. (Fattispecie relativa a un ente consortile estintosi fra la data di pronuncia del dispositivo in udienza e quella di pubblicazione della sentenza con corredo di motivazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8754 del 03/04/2024 (Rv. 670678-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_328, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_083