Domanda di concordato preventivo riunita all’istanza di fallimento - Termine per le integrazioni al piano ex art. 162, comma 1, l. fall. - Sospensione feriale dei termini - Esclusione - Fondamento.
In tema di ammissione al concordato preventivo in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, al termine concesso per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, l.fall., avente natura perentoria, non si applica la sospensione feriale dei termini, essendo prevalenti le esigenze di celerità sottese alla discussione dell'istanza di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14196 del 22/05/2024 (Rv. 671463-01)