Domanda giudiziale - esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14461 del 23/05/2024 (Rv. 671412-01)
Domanda di misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) - Ammissibilità - Limiti - Preclusioni assertive - Fondamento.
L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14461 del 23/05/2024 (Rv. 671412-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614_2