Interruzione del processo - perdita della capacità - processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13777 del 17/05/2024 (Rv. 671353-01)
Cancellazione della società - Notifica dell'appello presso il procuratore della società cancellata - Ammissibilità - Conseguenze - Ultrattività del mandato - Esclusione - Interruzione del processo - Necessità - Conseguenze.
In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13777 del 17/05/2024 (Rv. 671353-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2495