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Domanda giudiziale - rinuncia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155-01)

Rinunzia all'azione - Portata - Necessità di un mandato speciale - Poteri del difensore - Differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - Fondamento - Fattispecie.

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_183 Cod_Proc_Civ_art_306