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Domanda giudiziale - nuova domanda regime delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12633 del 08/05/2024 (Rv. 670913-01)

Domanda nuova - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Domanda tardiva in primo grado - Proposizione della relativa eccezione in appello - Ammissibilità - Fondamento.

Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato nuova e, quindi, inammissibile, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella originariamente proposta di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12633 del 08/05/2024 (Rv. 670913-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345