Mancata riproposizione di domande o eccezioni all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 (Rv. 670916-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_189