Giudice - ricusazione e astensione - Giudizio di appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024 (Rv. 670928-01)
Componente del collegio giudicante - Compimento di atti istruttori in precedente grado di giudizio - Motivo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduceva che il giudice relatore della sentenza d'appello aveva conosciuto della vicenda in primo grado, prima di essere sostituito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024 (Rv. 670928-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051