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Domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024 (Rv. 672422-01)

Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti.

La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024 (Rv. 672422-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163