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Ausiliari del giudice - liquidazione del compenso- difensori - gratuito patrocinio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24331 del 10/09/2024 (Rv. 672366-01)

Ammissione al gratuito patrocinio - Compenso del CTU - Prenotazione a debito ad istanza del consulente - Esclusione a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 avente efficacia retroattiva - Conseguenze - Possibilità di agire in giudizio per far accertare il soggetto tenuto al pagamento delle spettanze - Esclusione - Fondamento.

Nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24331 del 10/09/2024 (Rv. 672366-01)