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Udienza - discussione della causa impugnazioni civili - appello - poteri dell'istruttore - rimessione della causa al collegio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23514 del 02/09/2024 (Rv. 672215-01)

Giudizio dinanzi alla Corte d’appello - Riproposizione della richiesta di discussione orale ex art. 352, comma 2, c.p.c. - Modalità - Autonoma istanza al Presidente della Corte d’appello - Necessità - Esclusione - Inserimento nella memoria di replica - Ammissibilità.

Nelle impugnazioni dinanzi alla corte d'appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 26, lett. l, del d.lgs. n. 149 del 2022), già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, non esige il deposito di un'apposita e autonoma istanza diretta al presidente della corte stessa, ma può essere contenuta nella memoria di replica depositata nel termine all'uopo prescritto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23514 del 02/09/2024 (Rv. 672215-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_352