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Litisconsorzio - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)

Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_371 Cod_Proc_Civ_art_372 Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 Cod_Proc_Civ_art_324