Fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - Contratto di patrocinio tra curatore e professionista - Accordo sul compenso - Opponibilità al fallimento - Sussistenza - Condizioni - Forma scritta ad substantiam - Rispetto - Condizioni.
Il contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta ad sustantiam, che sussiste anche nell'ipotesi di atti non contestuali, ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 813 del 13/01/2025 (Rv. 673637-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091