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Sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1139 del 16/01/2025 (Rv. 673657-01)

Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Presupposti - Pendenza di un incidente di legittimità costituzionale o di un incidente comunitario tra altre parti su analoga questione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1139 del 16/01/2025 (Rv. 673657-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_296