Sospensione del processo - necessaria - comunione dei diritti reali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-03)
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di riscossione contributi condominiali - Rapporto di continenza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in caso di impossibilità di disporre la riunione o la declaratoria di continenza - Sospensione ex artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c.
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione dei procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337