Riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1877 del 27/01/2025 (Rv. 673660-01)
Riunione di cause identiche - Autonomia delle cause - Decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Ambito di applicazione del principio - Limitazione alla trattazione esclusiva del primo giudizio - Fattispecie.
Poiché la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito avevano esteso ad un identico giudizio successivamente instaurato le preclusioni maturate nell'ambito di un primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rimasto sostanzialmente privo di definizione, poiché la causa "aveva perso il suo oggetto", essendo stato il provvedimento monitorio dichiarato inefficace in un autonomo procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1877 del 27/01/2025 (Rv. 673660-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_188, Cod_Proc_Civ_art_273