Perdita di documento affidato a terzi - Incolpevolezza - Requisiti - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1944 del 29/01/2014
In tema di prova testimoniale, agli effetti degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., la perdita del documento non può ritenersi incolpevole solo perché esso è stato affidato a terzi, dovendo risultare, viceversa, in ragione dello sfavore legislativo per la testimonianza su particolari contratti, che il comportamento dell'affidante sia stato adeguato e che l'affidatario sia esente da colpa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1944 del 29/01/2014