Omessa intimazione del teste - Impedimento del difensore - Malattia dello stesso - Mera allegazione di un certificato medico - Idoneità della produzione ad evitare la decadenza dalla prova - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Decreto n. 11819 del 08/06/2015
In materia di prova testimoniale, l'intimazione dei testi per l'udienza destinata alla loro escussione costituisce adempimento delegabile dal difensore impedito, sicché la mera allegazione di un certificato medico non integra, di per sé, una giustificazione idonea ad escludere la sanzione della decadenza dalla prova ex artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., in difetto di dimostrazione della concreta incidenza dell'addotto impedimento rispetto al tipo di attività difensiva da svolgere, nonché della totale compromissione della capacità di porre, comunque, in essere la richiesta condotta.
Corte di Cassazione Sez. 2, Decreto n. 11819 del 08/06/2015