Prova civile - Giuramento decisorio - Decisorietà della formula - Estremi - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014
La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014