Giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Difetto di storicità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013
Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013