Sottoscrizione di effetti cambiari - Non riconosciuta né legalmente riconosciuta - Azione in via principale per l'accertamento della non autenticità della sottoscrizione - Ammissibilità - Onere della prova - Procedura di verificazione ex art. 214 e ss cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16777 del 23/07/2014
Nella ipotesi in cui la sottoscrizione di effetti cambiari non sia riconosciuta né possa considerarsi legalmente riconosciuta - e, dunque, non sia necessario esperire querela di falso - la parte può agire in via principale per far accertare la non autenticità della firma, secondo le ordinarie regole probatorie ex art. 2697 cod. civ., senza necessità di dare corso alla speciale procedura di verificazione di cui agli artt. 214 e ss cod. proc. civ., che si applica nella differente ipotesi del disconoscimento incidentale in corso di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16777 del 23/07/2014