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prova civile - falso civile - querela di falso - intervento del p.m. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22232 del 20/10/2014

Querela di falso - Giudizio di appello - Comunicazione al P.M. presso il giudice "ad quem" e non a quello presso il giudice "a quo" - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'appello e della sentenza - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22232 del 20/10/2014


Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice "ad quem" - affinché sia posto in grado di intervenire - e non al P.M. presso il giudice "a quo", che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22232 del 20/10/2014