Produzione o indicazione delle scritture di comparazione - Necessità - Equipollenza dell'allegazione delle scritture ad una perizia di parte - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22078 del 17/10/2014
La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216, primo comma, cod. Proc. Civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22078 del 17/10/2014