Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015
Documento - Copia fotografica o fotostatica - Disconoscimento - Oggetto - Difetto di conformità all'originale - Conseguenze - Contestazione del contenuto e/o della sottoscrizione - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015
Prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015