Procura speciale ex articolo 221, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Specifica indicazione del documento impugnato - Necessità - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015
In tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015