Prova civile - prove indiziarie - presunzioni - in genere (nozione) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 22/06/2015
Pagamento di canone di locazione eccedente quello legale o concordato - Prova del maggiore versamento per intervalli di tempo non corrispondenti alla intera durata del rapporto - Prova presuntiva per i periodi intermedi - Violazione del divieto di "praesumptio de praesumpto" - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 22/06/2015
Nel giudizio di ripetizione di indebito instaurato dal conduttore, il giudice può trarre la prova del pagamento di canoni di locazione in misura eccedente quella concordata o quella legale, senza violare il divieto di "praesumptio de praesumpto", allorché, essendo stato provato con documenti e testimoni il versamento di somme maggiori del canone contrattuale, o di quello dovuto ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per periodi di tempo non corrispondenti all'intera durata del rapporto, ritenga presuntivamente provato il versamento, anche per i periodi intermedi, di un canone mensile di quello stesso importo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 22/06/2015