Onere di contestazione - Limiti - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22461 del 04/11/2015
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente "thema decidendum" e "thema probandum", sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22461 del 04/11/2015