Richiesta di informazioni - Facoltà del giudice di merito - Limiti - Mancato esercizio - Censurabilità in cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011
L'esercizio del potere, di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011