Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - indagini - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011
Mezzo di prova - Esclusione - Conseguenze - Mancata disposizione della consulenza da parte del giudice - Contestazione specifica in ordine alla decisività di essa - Necessità - Indagini esplorative delegate al consulente - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011