Sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione - Risultanze probatorie del procedimento penale - Utilizzabilità - Condizioni - Acquisizione degli atti - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22200 del 29/10/2010
Il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile; a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22200 del 29/10/2010