Istanza di esibizione - Discrezionalità del giudice - Censurabilità dell'ordinanza con ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento di cui all'art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22196 del 29/10/2010