Mancata contestazione del fatto costitutivo dedotto dalla controparte - Efficacia - Esonero dall'onere della relativa prova - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009
L'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009