Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6023 del 12/03/2009
Nozione - Utilizzazione ai fini della decisione - Discrezionalità del giudice di merito - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di compenso per lavoro straordinario.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito; pertanto, l'esercizio, sia positivo che negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile l'assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio su enunciato, ha ritenuto che, correttamente, il giudice di merito non avesse fatto ricorso alla nozione di notorio per la determinazione della prestazione di lavoro straordinaria, restando onere del lavoratore dimostrarne l'effettivo svolgimento).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6023 del 12/03/2009