Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007
Interpretazione rigorosa - Necessità - Elementi valutativi implicanti conoscenze particolari - Esclusione - Scienza privata del giudice - Esclusione - Fattispecie.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, nè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione del giudice di pace che nel decidere su opposizione a sanzione amministrativa aveva assunto a presupposto della sentenza la sua scienza privata relativa alle caratteristiche ed al posizionamento di alcuni cartelli stradali)
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007