Prova civile - prove raccolte in giudizio penale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 132 del 08/01/2008
Utilizzabilità dal giudice del lavoro per la ricostruzione dei fatti - Condizioni - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Mancanza della valutazione critica in dibattimento del materiale probatorio raccolto in sede penale a seguito della definizione del procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. - Irrilevanza - Fattispecie.
Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sulle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento ove il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un istituto bancario ritenendo che le dichiarazioni rese dalle vittime del reato e la sentenza di patteggiamento -per il reato di usura-, unitamente al comportamento della parte, che non aveva contestato i fatti riferiti dai testimoni, portassero a ritenere sussistenti l'avvenuto compimento da parte del medesimo di gravi irregolarità e violazioni delle norme interne, in contrasto con i doveri fondamentali della deontologia del dipendente bancario e tali da ledere gravemente il rapporto di fiducia della banca con il suo funzionario).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 132 del 08/01/2008