Ammissione oltre i limiti previsti dall'art. 2721 cod. civ. - Potere discrezionale del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 cod. civ. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11889 del 22/05/2007