Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11643 del 18/05/2007
Nozione - Accertamento in concreto da parte del giudice di merito - Censura in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, laddove, del resto, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito il quale aveva ritenuto rientrante nella comune esperienza la circostanza che i valori venali dichiarati nei rogiti notarili sono dichiarati in misura sensibilmente inferiore al reale, sicché non è necessario ricorrere all'impugnazione per falso del valore dichiarato ovvero al rilievo del mancato accertamento in rettifica da parte dell'ufficio finanziario per negarne valenza probatoria).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11643 del 18/05/2007