Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007
Nozione - Accertamento in concreto da parte del giudice di merito - Censura in sede di legittimità - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Il ricorso alla nozione di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e in un determinato luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la sua valutazione si fonda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza del giudice di merito con la quale era stata ritenuta notoria la conoscenza della sussistenza o meno in un dato periodo di una crisi edilizia e delle conseguenze sul valore degli immobili e sulla loro tendenza al rialzo o al ribasso, affermando la correttezza dell'applicazione in detto ambito della normativa in tema di notorio alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica e, perciò, della correlazione del predetto valore in rapporto all'andamento della svalutazione monetaria).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007