Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4051 del 21/02/2007
Nozione - Utilizzazione ai fini della decisione - Discrezionalità del giudice di merito - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di legittimazione alla riscossione di un credito tributario.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), ai sensi dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce oggetto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui esercizio, sia positivo sia negativo, non è pertanto sindacabile in sede di legittimità, ed il giudice di merito non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo invece censurabile - stabilendo se nelle forme del ricorso ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. od in quelle del ricorso per violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3 - l'assunzione a base della decisione di una inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'insindacabilità della valutazione compiuta dal giudice di merito, il quale, in riferimento alla riscossione di un credito tributario, aveva escluso il difetto di legittimazione di una società succeduta ad un'altra nella concessione del servizio di riscossione per un determinato ambito territoriale, ritenendo che tale vicenda fosse conosciuta dalla generalità dei contribuenti).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4051 del 21/02/2007