Provvedimento di ammissione della prova nonostante l'impossibilità di una delle parti di esercitare una concreta difesa istruttoria - Violazione del principio del contraddittorio - Configurabilità.
La violazione del principio del contraddittorio con riferimento al provvedimento ammissivo di una prova è ravvisabile quando sia stata assunta una prova relativa a una circostanza di fatto decisiva non dedotta neppure genericamente da una parte o quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria. In tutti gli altri casi, l'ammissione, e successiva assunzione, di una prova inammissibile rileva sul piano della formazione del convincimento del giudice e unica sanzione che ne consegue è l'impossibilità di tenerne conto ai fini del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007